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Torna alla home page... Data Odierna: 28 Marzo 2024   
VIAGGIO NEI PARADISI FISCALI, TRA REALTÀ E CREDENZE

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di Giacomo Zorzetto
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Votazione: 110/110 e lode
Titolo della tesi: Le partecipazioni in imprese residenti in Paesi a fiscalità agevolata: profili fiscali ed etici
Relatore: Prof.ssa Cecilia Rossignoli
Data di laurea: 9/09/2020
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Dal Basso Medioevo all’epoca contemporanea il passo è più breve di quanto possa sembrare. Oltre seicento anni di storia, ma un solo filo rosso che collega Dante ad alcune delle maggiori società del globo, quotate nelle più famose Borse valori. Un balzo nel vuoto del tempo, o, per meglio dire, una spinta propulsiva verso ciò che, nato come sacro e ascetico, diventa ai giorni nostri profano e disprezzabile agli occhi dell’opinione pubblica. Dalla beatitudine alla condanna in pubblica piazza: anche qui la distanza si fa esigua. Perché, in fondo, diverse sono le vie che portano al paradiso, ma sono certamente opposte quelle che conducono da, un lato, al paradiso spirituale invocato dal Sommo Poeta, dall’altra ai moderni paradisi fiscali. Si tratta di un caso perverso di omonimia, uno scherzo della semantica che ha voluto accostare a quanto di più onirico e trascendente possa esistere (o non esistere) la natura immanente, quasi carnale, di giurisdizioni caratterizzate da un regime fiscale privilegiato, in grado di garantire un’imposizione fiscale significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi e una normativa stringente sul segreto bancario. In altri termini: i paradisi fiscali, o Paesi a fiscalità agevolata, rifiutano lo scambio internazionale di informazioni finanziarie, attirando così grandi masse di capitali e rendendo conveniente la costituzione di imprese o il trasferimento della residenza di imprese già costituite.
Oltre questa definizione del tutto generica e approssimativa, ogni Stato o istituzione predispone parametri propri in virtù dei quali formulare una propria black list di giurisdizioni “paradisiache”. La si veda come una sorta di carta d’identità dei Paesi “demoni”, utile a identificare e contrastare chi pratica una concorrenza internazionale sleale per accaparrarsi le risorse finanziarie disponibili nel mercato.
L’Italia, per esempio, esclude, a priori, dalla propria lista i Paesi UE e quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Al contrario, considera regimi fiscali privilegiati tutti quelli che prevedono un livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quello italiano per le partecipazioni di controllo e un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano per le partecipazioni che non integrano il requisito del controllo. In quest’ultimo caso, il confronto tra la tassazione nominale estera e italiana non richiede particolari rielaborazioni; diversamente, l’individuazione di un legame di tipo controllante-controllata impone una maggiore complessità perché il calcolo del tax rate “virtuale” domestico rende necessario simulare l’applicazione delle disposizioni fiscali italiane al risultato d’esercizio estero conseguito dalla controllata. La normativa italiana, in ogni caso, offre agli investitori in società localizzate in Paesi a fiscalità agevolata la possibilità di vedere disapplicate le disposizioni ordinariamente previste dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi per i redditi provenienti da paradisi fiscali: a tal fine, essi sono tenuti a dimostrare, alternativamente, che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (esimente della “congrua tassazione”) o che la società partecipata estera svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (esimente dell’”attività economica”).
Diversamente dall’Italia, l’Unione europea, ha deciso di dotarsi di un elenco a formulazione chiusa dei “tax havens”, aggiornati annualmente alla luce di una valutazione dei parametri di buona governance (trasparenza fiscale, equità fiscale, attività economica reale). L’ultima revisione della black list UE, datata febbraio 2020, ha condotto all’inserimento di quattro nuovi Paesi (Isole Cayman, Palau, Panama e Seychelles) che si aggiungono ai già presenti (Samoa americane, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane, Vanuatu). Pur non essendo questa lista vincolante per gli Stati membri, alle giurisdizioni considerate “paradisiache” viene precluso l’accesso ai finanziamenti UE (ad esempio, Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile o per gli investimenti strategici), in attesa di misure restrittive aggiuntive, da applicarsi a partire da quest’anno.
Una lista particolarmente efficace risulta essere anche quella stilata dal Tax Justice Network, gruppo di pressione formato da ricercatori e attivisti impegnati nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Attraverso il suo Financial Secrecy Index, l’Organizzazione ha classificato i Paesi sulla base della loro opacità fiscale e della loro propensione ad attrarre ricchezze, di origine lecita o illecita, da occultare alle autorità fiscali dei rispettivi territori d’origine. Questo elenco, in particolare, è in grado di restituire una fotografia più realistica dell’effettiva mole di denaro manovrata all’interno dei vari Stati e un ritratto più imparziale di ciascun Paese, ivi inclusi i Paesi Ue non ricompresi dalle elencazioni precedenti. Ai primi posti della classifica, si trovano personaggi illustri, noti per la propria segretezza finanziaria (Isole Cayman, Svizzera, Lussemburgo, Panama), ma anche insospettabili comparse: Giappone, Regno Unito, Germania, Olanda. È curioso che 5 dei primi 20 Stati inclusi nel Financial Secrecy Index 2020 appartengano proprio all’Unione Europea.
Questione altrettanto spinosa e controversa è la definizione del limite (sottile) tra legalità e illegalità degli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata. Tutto ruota attorno al concetto di “esterovestizione”, con cui si indica la localizzazione fittizia della residenza fiscale di una società all’estero, al fine di sottrarsi al più gravoso regime nazionale. Il legislatore italiano, sulla falsariga di quello europeo, dichiara illegale ogni costruzione di puro artificio, che presuppone una divergenza tra l’ubicazione formale (sede legale) e la sede effettiva. L’irregolarità della condotta, in altre parole, non sta nella volontà dell’imprenditore di sfruttare le opportunità offerte da una imposizione più conveniente, ma proprio nella sua intenzione di eludere la normale imposta sugli utili mediante costruzioni non aderenti alla realtà. Riproponendo il parallelismo precedente, potremmo definire le società esterovestite come i “falsari” dei giorni nostri, quelli che, nella Divina commedia, era previsto fossero deturpati da varie malattie: lebbra e scabbia per i falsari di metalli (ovvero alchimisti), rabbia idrofoba per i falsari di persone (imitatori per frodare), idropisia per i falsari di monete e, infine, febbre per i falsari di parole (bugiardi). Lungi da chi scrive augurare alcun male a terzi; certo è che a condannare questo comportamento manipolatorio è in primis l’OCSE, che, ai fini delle imposte sui redditi, considera residenti (e, dunque, tenuti al pagamento delle imposte nel territorio dello Stato) tutte le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Nello specifico, l’oggetto principale dell’ente deve intendersi come l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto. La sede dell’amministrazione, invece, si colloca nel luogo in cui, concretamente, si forma e si esprime la volontà della società, mediante delibere assembleari e societarie, e da cui provengono gli impulsi volitivi di carattere gestionale; essa coincide, di fatto, con la sede di riunione dell’organo amministrativo e di convocazione delle assemblee.
E se il confine tra ammesso e inammissibile è labile, lo è ancor più quello tra elusivo ed evasivo: l’esterovestizione, insomma, non trova una propria localizzazione precisa nemmeno sotto il profilo sanzionatorio. Pare, piuttosto, rinchiusa in una specie di limbo giuridico, sospesa tra il principio di irrilevanza penale contemplata ex lege per le fattispecie abusive e la necessità di disapplicare il principio stesso in presenza di fenomeni evasivi. Da un lato, infatti, l’esterovestizione si fonda su elementi dichiarativi connotati da falsità: essa evidenzia, oltre alla sottrazione del contribuente agli obblighi dichiarativi (e, di conseguenza, lo scorporo indebito di materia imponibile), la presenza di un dolo specifico di evasione determinato dalla volontà di trarre in inganno il Fisco nazionale. D’altra parte, tuttavia, considerata nella sua totalità, l’esterovestizione può anche essere interpretata come il tentativo del contribuente di raggirare le norme sulla pianificazione fiscale legittima, nonché le norme UE sulla libertà di stabilimento. In questo modo, egli, precludendo in principio la nascita del presupposto impositivo, non incorre in un’esplicita violazione del medesimo.
In conclusione, l’investimento in società localizzate in Paesi a fiscalità agevolata espone l’impresa a oneri e rischi non trascurabili. In primis, stante la presunzione di residenza nel territorio italiano a cui sono assoggettate per legge le società costituite nei tax havens, ricade su queste ultime l’onere della prova contraria, che, in taluni casi, può risultare particolarmente gravoso. Nondimeno, rimane concreto il rischio che le argomentazioni sostenute a dimostrazione dell’effettività (o, meglio, della non artificiosità) dell’attività esercitata possano essere rigettate dall’Amministrazione finanziaria, configurando, dunque, una fattispecie di esterovestizione. Senza dimenticare, infine, che, anche qualora l’ipotesi di una costruzione di puro artificio fosse scongiurata attraverso la dimostrazione di una delle esimenti sopraccitate, i redditi derivanti dal possesso o dalla cessione di partecipazioni in società “paradisiache” subirebbero altre forme di penalizzazione impositiva.
Si può, dunque, ritenere che la partecipazione nel capitale sociale di imprese localizzate in Paesi a regime fiscale privilegiato arrechi un vantaggio fiscale significativo rispetto alle partecipazioni in imprese che non godono di regimi fiscali privilegiati? O, meglio, è possibile dimostrare che l’aliquota di tassazione effettiva media degli “investitori non paradisiaci” sia maggiore di quella degli “investitori paradisiaci”?
L’analisi empirica condotta si è concentrata sulle imprese appartenenti all’indice FTSE MIB, relativo alle 40 azioni più liquide e capitalizzate quotate sui mercati MTA e MIV, presso la Borsa di Milano. Il panel è stato scelto, innanzitutto, perché fornisce una corretta rappresentazione dell’eterogeneità dei settori del mercato, racchiudendo in sé una porzione assai rilevante del valore complessivo – ai prezzi di mercato – di tutti i titoli quotati (circa l’80% della capitalizzazione di mercato interna). Inoltre, si ritiene che, in ragione della loro dimensione, le società inserite nel FTSE MIB prediligano una minuziosa pianificazione fiscale, che imprese minori potrebbero non essere incentivate ad operare. L’orizzonte d’indagine è triennale (2017-2019) e lo studio è stato applicato a ciascuna delle tre liste (lista nazionale, lista UE e lista del Financial Secrecy Index 2020).
Ciò premesso, si registra una curiosa inversione del trend in corrispondenza del periodo d’imposta 2019, in cui, in relazione a ciascuna delle tre liste, si segnala addirittura la sconvenienza dell’investimento paradisiaco a fini fiscali. Il test d’ipotesi effettuato sulle rilevazioni, inoltre, impedisce di poter affermare che gli “investitori non paradisiaci” scontano un’aliquota superiore a quella delle imprese investitrici in tax havens. In sintesi, le evidenze empiriche non dimostrano un sistematico beneficio nell’investimento in paradisi fiscali.
A questo punto, ai lettori meno maliziosi potrebbe sorgere il dubbio che i tanto maltrattati “investitori paradisiaci” tanto perniciosi poi non siano. In fondo, pare proprio che ogni loro presunto tentativo elusivo o, addirittura, evasivo si scontri puntualmente con la spigolosità della normativa di contrasto, lasciando le loro rosee aspettative d’utile in balia dell’incertezza. In effetti, questa convinzione sembra trovare conferma nell’assenza di una correlazione sistematica tra la propensione all’investimento in paradisi fiscali e la disclosure non finanziaria rilasciata dall’impresa, grandezza che funge da cartina di tornasole dello spessore deontologico dell’impresa. Semplificando: le imprese che investono in altre società localizzate in territori a regime fiscale privilegiato non sono necessariamente quelle che si dichiarano meno etiche. Alla detenzione di partecipazioni “paradisiache”, dunque, non corrisponde sistematicamente una manifesta noncuranza delle imprese verso tematiche di natura ambientale, sociale e di governance, valutata sulla base degli indicatori ESG (Environment, Social and Governance).
Probabilmente, la condanna alla dannazione eterna degli Inferi rappresenta un punizione troppo severa per chi, a prescindere dalla moralità delle proprie azioni, non ha potuto trarre benefici dalla propria condotta (legale, elusiva o evasiva che sia) e, per di più, ha manifestato, a tratti, una certa sensibilità etica. Il giudizio sugli “investitori paradisiaci” e, in particolare, sui soggetti che si sono macchiati di esterovestizione, può pertanto essere sospeso, in attesa che, ravvedendosi dei propri peccati, essi possano incamminarsi in un percorso di espiazione delle proprie colpe. Come i Principi negligenti, troppo attratti dalla gloria mondana per manifestare con congruo anticipo il proprio pentimento, anche le imprese detentrici di partecipazioni in altre società localizzate nei tax havens sono chiamate ad allontanarsi dalla propria insaziabile sete di guadagno. Riconosciuti “in punto di morte” (quando oramai ogni velleità di redditività è annullata dalla rigorosità della normativa di contrasto) i misfatti commessi, anch’esse possono redimersi attraverso la purificazione del Purgatorio.




Giacomo Zorzetto